Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità cartacea

Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità cartacea

La carta d'identità cartacea è stata quasi integralmente sostituita su tutto il territorio nazionale dalla carta d'identità in formato elettronico (CIE) a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto legge 19/08/2015, n. 78.

La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata esclusivamente nei comprovati casi di necessità e urgenza disciplinati dalla Circolare ministeriale 03/04/2017, n. 4, qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di motivi di viaggio (imminente partenza documentata da titolo di viaggio).

La carta d’identità può essere rilasciata ancora in forma cartacea anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.

Approfondimenti

La durata

Il periodo di validità della carta d'identità varia a seconda dell'età del richiedente (Regio Decreto 18/06/1931, n 773, art. 3 come modificato dal Decreto legge 13/05/2011, n. 70, art. 10):

  • vale dieci anni (dal 2008) per tutti i maggiorenni
  • vale cinque anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
  • vale tre anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Validità per l’espatrio

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

Cittadini minorenni e validità per l'espatrio

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitorialie (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore. In alternativa i genitori dovranno esibire al momento dell'espatrio l'estratto di nascita del minore completo di paternità e maternità. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea) da compilare in Questura.

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

Residenti all'estero

I cittadini iscritti all'AIRE possono chiedere la carta d'identità al Comune di iscrizione oppure, se abilitato, al Consolato italiano competente.

Le rappresentanze consolari attualmente abilitate sono quelle dei paesi dell’Unione Europea e quelle di Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:50.31